Art. 23 
 
        Misure urgenti per personale medico e infermieristico 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza nelle regioni e nelle  province  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
vigente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le
medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
legislazione vigente con specifico  riferimento  agli  oneri  per  il
personale    del    servizio    sanitario    nazionale,    verificata
l'impossibilita' di  utilizzare  personale  gia'  in  servizio  e  di
assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in  graduatorie
in vigore, possono conferire incarichi di  lavoro  autonomo  anche  a
personale  medico  e  a  personale  infermieristico,   collocato   in
quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il
termine dello stato di emergenza.