Art. 23 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice penale 
 
  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole  "di
norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali  non  residuino  margini  di
discrezionalita'".