ART. 230
(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)

   1.  Il  luogo  di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura  a  rete  e  degli  impianti  per l'erogazione di
forniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o tramite terzi, puo'
coincidere   con  la  sede  del  cantiere  che  gestisce  l'attivita'
manutentiva  o  con  la  sede locale del gestore della infrastruttura
nelle  cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove
il  materiale  tolto  d'opera  viene  trasportato  per  la successiva
valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del materiale
effettivamente,  direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza
essere sottoposto ad alcun trattamento.
   2.  La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui
al  comma  1  e'  eseguita  non  oltre  sessanta giorni dalla data di
ultimazione  dei  lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica  e'  conservata,  unitamente ai registri di carico e scarico,
per cinque anni.
   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti
derivanti   da  attivita'  manutentiva,  effettuata  direttamente  da
gestori  erogatori  di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e
degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4.  Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i
registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti  prodotti dai
soggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono essere
tenuti  nel  luogo  di produzione dei rifiuti cosi' come definito nel
comma 1.
   5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con i Ministri delle attivita' produttive,
della  salute  e  delle infrastrutture, sono definite le modalita' di
gestione   dei   rifiuti   provenienti  dalle  attivita'  di  pulizia
manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale
tali  rifiuti  si  considerano prodotti presso la sede o il domicilio
del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva.