Art. 230.
                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto  previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore   interessato   tutte   le   informazioni  previste  dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio   sono,  tra  l'altro,  indicati  i  livelli  di  esposizione
professionale  individuali  forniti  dal  Servizio  di  prevenzione e
protezione.
  2.  Su  richiesta,  e'  fornita  agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.