(Norme-art. 230)
                              Art. 230 
                     (Fermo, arresto e cattura) 
  1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano  anche
quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei  casi
di flagranza per delitti punibili con  la  reclusione  superiore  nel
massimo a tre anni. 
  2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi  dalla
cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i  quali
e' previsto  il  mandato  o  l'ordine  di  cattura  obbligatorio,  il
riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi  consumati
o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b),  d),
f), i) del codice nonche', se  la  legge  stabilisce  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere  c),
g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento e' fatto a reati per i
quali e' previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo,  esso
deve intendersi operato ai delitti  indicati  nell'articolo  280  del
codice diversi da quelli menzionati nel primo  periodo  del  presente
comma. 
  3. Restano in  vigore  l'articolo  133  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e l'articolo  unico
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980  n.
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