Art. 230.
                         Educazione stradale
  1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento  stradale  e  della  sicurezza  del  traffico  e  della
circolazione,  i  Ministri  dei  lavori  pubblici  e  della  pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno  e  dei  trasporti,
avvalendosi   della  collaborazione  dell'Automobile  club  d'Italia,
nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza  nel  settore
della  prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro  dei  lavori  pubblici,  predispongono,  entro  un  anno
dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice,  appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come  attivita'
obbligatoria  nelle  scuole  di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che  concernano
la  conoscenza  dei  principi della sicurezza stradale, nonche' delle
strade, della relativa  segnaletica,  delle  norme  generali  per  la
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
  2.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti  programmi  nelle
scuole,  anche  con l'ausilio degli appartententi ai Corpi di polizia
municipale, nonche' di personale esperto appartenente  alle  predette
istituzioni   pubbliche   e   private;   l'ordinanza  puo'  prevedere
l'istituzione  di  appositi  corsi  per  i  docenti  che  collaborano
all'attuazione   dei   programmi   stessi.   Le  spese  eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio delle amministrazioni medesime.