Art. 230 Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente; b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) dal direttore; f) da due rappresentanti del collegio dei docenti. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.