ART. 231 (R)
                       (Reiscrizione a ruolo)

   1.   In  applicazione  dell'articolo  20,  comma  6,  del  decreto
legislativo  13  aprile  1999,  n.  112, con decreto dirigenziale del
Ministero  della  giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla
base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di
ruolo  discaricati  ai  sensi  degli  articoli  19  e 20, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 
          Nota all'art. 231:
              -   Si  trascrivono  gli  artt. 19  e  20  del  decreto
          legislativo n. 112/1999:
              "Art.  19.  (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
                a) la    mancata    notificazione    imputabile    al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il
          quinto  mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
          caso  previsto  dall'art.  32,  comma  2,  lettera  b), del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
                b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle  singole quote comprese nei ruoli
          consegnati  in  uno  stesso mese; la prima comunicazione e'
          effettuata  entro  il diciottesimo mese successivo a quello
          di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
          le  modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministero delle
          finanze;
                c) la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
                d) il  mancato  svolgimento  dell'azione esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo;
                e) la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte a
          ruolo,  se imputabile al concessionario; sono imputabili al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito
          della   procedura   esecutiva,   salvo   che   gli   stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
              3.    Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
              4.  Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
          potere  dell'ufficio  di  comunicare,  in  ogni momento, al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione;  in  tal caso il concessionario ha l'obbligo di
          agire su tali beni.
              5.  La  documentazione cartacea relativa alle procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario.
              6.  Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota.".
              "Art.  20. (Procedura di discarico per inesigibilita' e
          reiscrizione  nei  ruoli).  -  1. Il competente ufficio del
          Ministero  delle  finanze per le entrate di sua competenza,
          ovvero  l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
          entrate,  se,  a  seguito dell'attivita' di controllo sulla
          comunicazione  di  inesigibilita',  ritiene  che  non siano
          state  rispettate  le  disposizioni  dell'art. 19, comma 2,
          lettere   a),   d)   ed   e),  notifica  apposito  atto  al
          concessionario,  che  nei  successivi  trenta  giorni  puo'
          produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
          ammesso  o  rifiutato  con  un  provvedimento  a  carattere
          definitivo.
              2.   Se   il   concessionario   non  ha  rispettato  le
          disposizioni  dell'art.  19,  comma  2, lettere b) e c), si
          procede  ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'
          verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
              3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario
          e'  tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
          dalla    notifica    del    relativo    provvedimento,   la
          somma, maggiorata  degli  interessi  legali  decorrenti dal
          termine  ultimo  previsto  per  la notifica della cartella,
          dell'importo  iscritto  a  ruolo e di quello delle spese di
          cui   all'art.   17,   comma  6,  se  rimborsate  dall'ente
          creditore.
              4.  Contro il provvedimento di diniego del discarico e'
          ammesso  ricorso  alla Corte dei conti entro novanta giorni
          dalla notifica.
              5.  Per  le  entrate  tributarie dello Stato l'ufficio,
          qualora  venga  a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
          patrimoniali   riferibili   allo   stesso   soggetto,  puo'
          reiscrivere  a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non
          sia  decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale. Con
          decreto  ministeriale,  sentita  la commissione consultiva,
          sono  stabiliti  i criteri per procedere alla reiscrizione,
          sulla  base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
          operative.
              6.  Per  le  altre entrate, ciascun ente creditore, nel
          rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
          i  criteri  sulla base dei quali i propri uffici provvedono
          alla reiscrizione delle quote discaricate.".