ART. 231
               (veicoli fuori uso non disciplinati dal
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

   1.  Il  proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione  di  quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
2002,  n.  209,  che  intenda procedere alla demolizione dello stesso
deve  consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la   demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la  rottamazione,
autorizzato  ai  sensi  degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta  possono  ricevere  anche  rifiuti  costituiti  da  parti di
veicoli a motore.
   2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al  comma  1  destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai
concessionari  o  alle  succursali  delle  case  costruttrici  per la
consegna  successiva  ai  centri  di  cui al comma 1, qualora intenda
cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
   3.  I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da
organi  pubblici  o  non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per  occupazione  ai  sensi  degli  articoli  927, 928, 929 e 923 del
codice  civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei  casi  e  con  le  procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle
finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti. Fino all'adozione di tale decreto,
trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
   4.  I  centri  di  raccolta ovvero i concessionari o le succursali
delle  case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro,   le   generalita'   del   proprietario   e  gli  estremi  di
identificazione  del  veicolo,  nonche'  l'assunzione,  da  parte del
gestore  del  centro  stesso ovvero del concessionario o del titolare
della   succursale,   dell'impegno  a  provvedere  direttamente  alle
pratiche  di  cancellazione  dal  Pubblico  registro  automobilistico
(PRA).
   5.  La  cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione  avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta  o  del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri  di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o del
rimorchio.  A  tal  fine,  entro  novanta  giorni  dalla consegna del
veicolo  o  del  rimorchio  da parte del proprietario, il gestore del
centro  di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
deve  comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare  il  certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le  targhe  al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per
gli  effetti  dell'articolo  103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
   6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al  comma 4 libera il
proprietario  del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
   7.  I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari
delle  succursali  delle  case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono  alienare,  smontare  o  distruggere  i  veicoli a motore e i
rimorchi  da  avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
   8.  Gli  estremi  della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle  targhe  e  dei  documenti agli uffici competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi   secondo   le  norme  del  regolamento  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   9.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i
responsabili  dei  centri  di  raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
   10.  E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla  demolizione  dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione
di  quelle  che  abbiano  attinenza  con  la  sicurezza  dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare
dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
   11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla
legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  e,  per poter essere utilizzate,
ciascuna   impresa   di  autoriparazione  e'  tenuta  a  certificarne
l'idoneita' e la funzionalita'.
   12.  L'utilizzazione  delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e
11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
   13.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  emana le norme tecniche
relative  alle  caratteristiche  degli  impianti di demolizione, alle
operazioni  di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di
ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione
di  tale  decreto,  si  applicano  i  requisiti relativi ai centri di
raccolta   e   le   modalita'  di  trattamento  dei  veicoli  di  cui
all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
 
          Note all'art. 231:
              -  Il  decreto  ministeriale  22 ottobre  1999, n. 460,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 dicembre 1999, n.
          287, reca: «regolamento recante disciplina dei casi e delle
          procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli
          a  motore  o  rimorchi  rinvenuti  da organi pubblici o non
          reclamati  dai  proprietari  e di quelli acquisiti ai sensi
          degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.».
              -  Si  riportano  gli articoli 103, comma 1, 159 e 215,
          comma  4,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285
          (Nuovo Codice della Strada):
              «Art.  103  (Obblighi conseguenti alla cessazione della
          circolazione  dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La
          parte   interessata,   intestataria   di   un  autoveicolo,
          motoveicolo  o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
          al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
          cessazione  della  circolazione  di  veicoli  a motore e di
          rimorchi  non  avviati  alla  demolizione  o  la definitiva
          esportazione  all'estero del veicolo stesso, restituendo il
          certificato  di  proprieta',  la carta di circolazione e le
          targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
          all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri   provvedendo   altresi'   alla  restituzione  al
          medesimo  ufficio  della  carta  di  circolazione  e  delle
          targhe.  Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le
          modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e
          il Dipartimento per i trasporti terrestri.».
              «Art.  159  (Rimozione  e blocco dei veicoli). - 1. Gli
          organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono la
          rimozione dei veicoli:
                a) nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse in cui con
          ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
          che  la  sosta  dei  veicoli  costituisce grave intralcio o
          pericolo  per  la  circolazione  stradale  e  il segnale di
          divieto  di  sosta  sia  integrato  dall'apposito  pannello
          aggiuntivo;
                b) nei  casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
          commi 1, 2 e 3;
                c) in  tutti  gli  altri  casi  in  cui  la sosta sia
          vietata  e  costituisca  pericolo  o  grave  intralcio alla
          circolazione;
                d) quando   il  veicolo  sia  lasciato  in  sosta  in
          violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
          della  strada  per  motivi  di manutenzione o pulizia delle
          strade e del relativo arredo.
              2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
          concedere   il   servizio   della   rimozione  dei  veicoli
          stabilendone   le   modalita'   nel  rispetto  delle  norme
          regolamentari.  I  veicoli  adibiti  alla  rimozione devono
          avere  le  caratteristiche  prescritte nel regolamento. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          puo'  provvedersi  all'aggiornamento  delle caratteristiche
          costruttive  funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
          in  relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
          tecnica  di  realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
          circolazione.
              3.  In  alternativa alla rimozione e' consentito, anche
          previo  spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
          attrezzo  a  chiave  applicato  alle  ruote, senza onere di
          custodia,  le  cui  caratteristiche tecniche e modalita' di
          applicazione    saranno    stabilite    nel    regolamento.
          L'applicazione  di  detto  attrezzo  non e' consentita ogni
          qual  volta  il veicolo in posizione irregolare costituisca
          intralcio o pericolo alla circolazione.
              4.  La  rimozione  dei veicoli o il blocco degli stessi
          costituiscono   sanzione   amministrativa  accessoria  alle
          sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   per  la
          violazione  dei  comportamenti  di cui al comma 1, ai sensi
          delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              5.  Gli  organi di polizia possono, altresi', procedere
          alla  rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
          o  per  altro  fondato  motivo  si possa ritenere che siano
          stati  abbandonati.  Alla  rimozione  puo' provvedere anche
          l'ente  proprietario  della strada, sentiti preventivamente
          gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915.
              5-bis.  Nelle  aree  portuali e marittime come definite
          dalla  legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  e' autorizzato il
          sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che
          ostacolano  la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
          l'operativita' delle strutture portuali.».
              «Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco
          del  veicolo).  -  4. Trascorsi  centottanta  giorni  dalla
          notificazione del verbale contenente la contestazione della
          violazione  e  l'indicazione  della  effettuata rimozione o
          blocco,  senza  che  il  proprietario  o l'intestatario del
          documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o
          comando  da  cui  dipende  l'organo  che  ha  effettuato la
          rimozione  o  il  blocco, il veicolo puo' essere alienato o
          demolito  secondo  le  modalita' stabilite dal regolamento.
          Nell'ipotesi   di   alienazione,  il  ricavato  serve  alla
          soddisfazione  della  sanzione  pecuniaria  se non versata,
          nonche'  delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
          L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.».
              -  La  legge  5 febbraio  1992, n. 122 (Disposizioni in
          materia   di   sicurezza   della  circolazione  stradale  e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41.
              -  Si  riporta  l'allegato  I  del  decreto legislativo
          24 giugno 2003, n. 209.
                       «Allegato I (art. 6, commi 1 e 2)
          REQUISITI  RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
                       TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
              1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
              1.1.  Al  fine  del  rilascio  dell'autorizzazione agli
          impianti  di trattamento disciplinati dal presente decreto,
          l'autorita'  competente  tiene  conto dei seguenti principi
          generali   relativi   alla   localizzazione   degli  stessi
          impianti:
                1.1.1.   Il   centro  di  raccolta  e  l'impianto  di
          trattamento non devono ricadere:
                  a) in  aree  individuate  nei  piani  di bacino, ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  3,  lettera  m),  della legge
          18 maggio 1989. n. 183, e successive modifiche;
                  b) in  aree  individuate  ai  sensi dell'art. 3 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
          n.  357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in
          cui   la  localizzazione  e'  consentita  a  seguito  della
          valutazione  di  impatto  ambientale o della valutazione di
          incidenza,  effettuate  ai  sensi  dell'art. 5 del medesimo
          decreto;
                  c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
          salvaguardia  ai  sensi  dell'art.  6, comma 3, della legge
          6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
                  d) in  aree  site  nelle  zone  di  rispetto di cui
          all'art.  21,  comma 1,  del  decreto legislativo 11 maggio
          1999, n. 152, e successive modifiche;
                  e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico
          ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
          successive   modifiche,   salvo   specifica  autorizzazione
          regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.
                1.1.2.   Il   centro  di  raccolta  e  l'impianto  di
          trattamento  non  devono essere ubicati in aree esondabili,
          instabili  e  alluvionabili  comprese  nelle  fasce  A  e B
          individuate  nei piani di assetto idrogeologico di cui alla
          legge n. 183 del 1989.
                1.1.3.  Per  ciascun sito di ubicazione sono valutate
          le  condizioni  locali  di  accettabilita' dell'impianto in
          relazione ai seguenti parametri:
                  a) distanza  dai  centri  abitati;  a tal fine, per
          centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti
          un   raggruppamento  continuo,  ancorche'  intervallato  da
          strade,  piazze,  giardini o simili, costituito da non meno
          di  venticinque  fabbricati  e  da aree di uso pubblico con
          accessi veicolari o pedonali sulla strada;
                  b) presenza    di    beni    storici,    artistici,
          archeologici e paleontologici.
                1.1.4.   Nell'individuazione  dei  siti  idonei  alla
          localizzazione sono da privilegiare:
                  1) le aree industriali dismesse;
                  2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
                  3)   le   aree   per  insediamenti  industriali  ed
          artigianali.
              1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del
          centro  di  raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati
          in  aree  non  idonee,  individuando,  a tal fine, appositi
          strumenti di agevolazione.
              1.3.  L'area prescelta per la localizzazione del centro
          di  raccolta  e  dell'impianto  di  trattamento deve essere
          servita  dalla  rete viaria di scorrimento urbano ed essere
          facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.
              2. Requisiti  del centro di raccolta e dell'impianto di
          trattamento.
              2.1.  Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento
          sono dotati di:
                a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e
          di  sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e
          di sgrassaggio;
                b) adeguata   viabilita'   interna   per   un'agevole
          movimentazione, anche in caso di incidenti;
                c) sistemi  di  convogliamento delle acque meteoriche
          dotati  di  pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e
          di    decantazione,   muniti   di   separatori   per   oli,
          adeguatamente dimensionati;
                d) adeguato  sistema di raccolta e di trattamento dei
          reflui,  conformemente  a  quanto  previsto dalla normativa
          vigente in materia ambientale e sanitaria;
                e) deposito   per   le  sostanze  da  utilizzare  per
          l'assorbimento   dei   liquidi   in   caso  di  sversamenti
          accidentali  e  per  la neutralizzazione di soluzioni acide
          fuoriuscite dagli accumulatori;
                f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
              2.2.  Il  centro  di raccolta e' strutturato in modo da
          garantire:
                a) l'adeguato  stoccaggio  dei  pezzi  smontati  e lo
          stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati
          da oli;
                b) lo   stoccaggio  degli  accumulatori  in  appositi
          contenitori,   effettuando,   sul   posto   o  altrove,  la
          neutralizzazione  elettrolitica  dei filtri dell'olio e dei
          condensatori       contenenti      policlorobifenili      o
          policlorotrifenili;
                c) lo  stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei
          liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali
          carburante,  olio  motore,  olio  del  cambio,  olio  della
          trasmissione,  olio  idraulico,  liquido di raffreddamento,
          antigelo,  liquido  dei  freni,  acidi  degli accumulatori,
          fluidi  dei  sistemi  di  condizionamento  e altri fluidi o
          liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
                d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
              2.3.   Al   fine   di   minimizzare   l'impatto  visivo
          dell'impianto  e  la rumorosita' verso l'esterno, il centro
          di  raccolta  e'  dotato  di  adeguata  barriera esterna di
          protezione  ambientale, realizzata con siepi o alberature o
          schermi mobili.
              2.4.  Il  titolare del centro di raccolta garantisce la
          manutenzione   nel   tempo  della  barriera  di  protezione
          ambientale.
              3. Organizzazione del centro di raccolta.
              3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione
          alle  attivita'  di  gestione poste in essere, nei seguenti
          specifici  settori  corrispondenti,  per  quanto possibile,
          alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
                a) settore   di  conferimento  e  di  stoccaggio  del
          veicolo fuori uso prima del trattamento;
                b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
                c) settore di deposito delle parti di ricambio;
                d) settore  di  rottamazione per eventuali operazioni
          di riduzione volumetrica;
                e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
                f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
                g) settore di deposito dei veicoli trattati.
              3.2.  I  settori  di raccolta dei veicoli trattati e di
          stoccaggio  dei  veicoli  fuori  uso  prima del trattamento
          possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le
          categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
                a) i veicoli devono essere tenuti separati;
                b) entrambi   i   settori  devono  presentare  idonee
          caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza.
              3.3.  Qualora, in un impianto in esercizio alla data di
          entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  il  settore
          destinato  al  deposito  dei  veicoli trattati non presenti
          idonee  caratteristiche  di impermeabilita' e di resistenza
          non  puo'  essere  utilizzato,  nelle more dell'adeguamento
          dell'impianto  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  per il
          deposito dei veicoli ancora da trattare.
              3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area
          adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e
          devono   avere   superfici   impermeabili,   costruite  con
          materiali  resistenti  alle  sostanze liquide contenute nei
          veicoli.  Detti  settori  devono  essere dotati di apposita
          rete  di  drenaggio  e  di  raccolta  dei reflui, munita di
          decantatori con separatori per oli.
              3.5.  I settori di trattamento, di deposito di parti di
          ricambio  e  di  stoccaggio  dei  rifiuti pericolosi devono
          essere dotati di apposita copertura.
              4. Criteri per lo stoccaggio.
              4.1.  I  contenitori  o  i  serbatoi  fissi  o  mobili,
          compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio
          dei   rifiuti,   devono  possedere  adeguati  requisiti  di
          resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed
          alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
              4.2.  I  contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono
          essere  provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di
          dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza,
          le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
              4.3.  Le  manichette  ed i raccordi dei tubi utilizzati
          per  il  carico  e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti
          nelle  cisterne  sono  mantenuti in perfetta efficienza, al
          fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
              4.4.  Il  serbatoio  fisso  o  mobile deve riservare un
          volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di
          dispositivo  antitraboccamento  o  di  tubazioni  di troppo
          pieno e di indicatore di livello.
              4.5.   Qualora   lo   stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi
          pericolosi  e'  effettuato in un bacino fuori terra, questo
          deve   essere  dotato  di  un  bacino  di  contenimento  di
          capacita'  pari  al  serbatoio stesso, oppure, nel caso che
          nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi,
          pari  ad  almeno  1/3  del volume totale dei serbatoi e, in
          ogni  caso,  non  inferiore  al  volume  del  serbatoio  di
          maggiore  capacita'.  Sui  recipienti  fissi  e mobili deve
          essere  apposta  apposita  etichettatura, con l'indicazione
          del  rifiuto  stoccato  conformemente alle norme vigenti in
          materia di etichettatura di sostanze pericolose.
              4.6.  Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in
          appositi  contenitori  stagni dotati di sistemi di raccolta
          di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie
          stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
              4.7.  La  gestione  del  CFC  e  degli  HCF  avviene in
          conformita'  a  quanto  previsto  dal  decreto ministeriale
          20 settembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
              4.8.   Per   i   rifiuti   pericolosi  sono,  altresi',
          rispettate  le  norme  che  disciplinano  il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute.
              4.9.  Qualora  lo  stoccaggio  avvenga in cumuli, detti
          cumuli  devono  essere realizzati su basamenti impermeabili
          resistenti  all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono
          la  separazione  dei  rifiuti dal suolo sottostante. L'area
          deve  avere  una pendenza tale da convogliare gli eventuali
          liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo
          stoccaggio  in  cumuli  di  rifiuti  deve  avvenire in aree
          confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a
          mezzo di appositi sistemi di copertura.
              4.10. Lo  stoccaggio  degli oli usati e' realizzato nel
          rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo
          27 gennaio  1992,  n.  95, e successive modificazioni, e al
          decreto  ministeriale  16 maggio  1996,  n.  392.  I  pezzi
          smontati  contaminati  da  oli  devono  essere  stoccati su
          basamenti impermeabili.
              4.11. I   recipienti,   fissi   o   mobili,  utilizzati
          all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad
          essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono
          sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le
          nuove  utilizzazioni.  Detti  trattamenti  sono  effettuati
          presso  idonea area dell'impianto appositamente allestita o
          presso centri autorizzati.
              5.  Operazioni  per  la  messa in sicurezza del veicolo
          fuori uso.
              5.1.  Le  operazioni  per  la  messa  in  sicurezza del
          veicolo  fuori  uso  sono  effettuate  secondo  le seguenti
          modalita' e prescrizioni:
                a) rimozione   degli  accumulatori,  neutralizzazione
          delle   soluzioni   acide   eventualmente   fuoriuscite   e
          stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi
          di  raccolta  di  eventuali liquidi che possono fuoriuscire
          dalle  batterie  stesse;  la neutralizzazione elettrolitica
          puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
                b) rimozione   dei   serbatoi  di  gas  compresso  ed
          estrazione,  stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti
          nel   rispetto  della  normativa  vigente  per  gli  stessi
          combustibili;
                c)  rimozione  o  neutralizzazione dei componenti che
          possono esplodere, quali airbag;
                d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
                e) rimozione,  con  raccolta  e  deposito separati in
          appositi   contenitori,   secondo   le   modalita'   e   le
          prescrizioni   fissate   per   lo  stoccaggio  dei  rifiuti
          pericolosi,  di olio motore, di olio della trasmissione, di
          olio  del  cambio,  di  olio  del  circuito  idraulico,  di
          antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di
          fluidi  refrigeranti  dei  sistemi  di condizionamento e di
          altri  liquidi  e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a
          meno  che  non siano necessari per il reimpiego delle parti
          interessate.  Durante  l'asportazione devono essere evitati
          sversamenti  e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate
          idonee  attrezzature  al  fine  di  evitare  rischi per gli
          operatori addetti al prelievo;
                f) rimozione  del filtro-olio che deve essere privato
          dell'olio,  previa  scolatura; l'olio prelevato deve essere
          stoccato  con  gli  oli lubrificanti; il filtro deve essere
          depositato  in  apposito  contenitore,  salvo che il filtro
          stesso   non   faccia  parte  di  un  motore  destinato  al
          reimpiego;
                g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti
          PCB;
                h) rimozione,   per  quanto  fattibile,  di  tutti  i
          componenti identificati come contenenti mercurio.
              6. Attivita' di demolizione.
              6.1.   L'attivita'  di  demolizione  si  compone  delle
          seguenti fasi:
                a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od
          altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali
          effetti nocivi sull'ambiente;
                b) rimozione,  separazione e deposito dei materiali e
          dei  componenti  pericolosi in modo selettivo, cosi' da non
          contaminare   i   successivi  residui  della  frantumazione
          provenienti dal veicolo fuori uso;
                c) eventuale  smontaggio  e  deposito  dei  pezzi  di
          ricambio  commercializzabili,  nonche'  dei materiali e dei
          componenti  recuperabili,  in  modo da non compromettere le
          successive  possibilita'  di reimpiego, di riciclaggio e di
          recupero.
              7.  Operazioni  di  trattamento  per  la promozione del
          riciclaggio.
              7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del
          riciclaggio consistono:
                a) nella  rimozione  del catalizzatore e nel deposito
          del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari
          provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per
          garantire la sicurezza degli operatori;
                b)   nella   rimozione   dei   componenti   metallici
          contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli
          non sono separati nel processo di frantumazione;
                c) nella   rimozione  dei  pneumatici,  qualora  tali
          materiali    non   vengono   separati   nel   processo   di
          frantumazione,  in modo tale da poter essere effettivamente
          riciclati come materiali;
                d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica,
          quali   paraurti,   cruscotto  e  serbatoi  contenitori  di
          liquidi,   se  tali  materiali  non  vengono  separati  nel
          processo  di  frantumazione,  in  modo tale da poter essere
          effettivamente riciclati come materiali;
                e) nella rimozione dei componenti in vetro.
              8. Criteri di gestione.
              8.1.   Nell'area  di  conferimento  non  e'  consentito
          l'accatastamento dei veicoli.
              8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e
          non  ancora  sottoposto  a  trattamento  e'  consentita  la
          sovrapposizione  massima  di  tre  veicoli, previa verifica
          delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per
          la sicurezza dei lavoratori.
              8.3.  L'accatastamento  delle  carcasse gia' sottoposte
          alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento
          e'  stato  completato  non  deve essere superiore ai cinque
          metri di altezza.
              8.4.    Le    parti    di   ricambio   destinate   alla
          commercializzazione  sono  stoccate prendendo gli opportuni
          accorgimenti,  per  evitare  il loro deterioramento ai fini
          del successivo reimpiego.
              8.5.   Lo   stoccaggio   dei  rifiuti  recuperabili  e'
          realizzato    in   modo   tale   da   non   modificare   le
          caratteristiche  del  rifiuto  e  da  non comprometterne il
          successivo recupero.
              8.6.   Le  operazioni  di  stoccaggio  sono  effettuate
          evitando  danni  ai  componenti  che  contengono  liquidi e
          fluidi.
              8.7.  I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati
          ed  i  pezzi  contaminati da oli sono stoccati su basamenti
          impermeabili.».