ART. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). 5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso. 7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. 11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la funzionalita'. 12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Note all'art. 231: - Il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1999, n. 287, reca: «regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.». - Si riportano gli articoli 103, comma 1, 159 e 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada): «Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.». «Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli). - 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. 2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione. 3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. 4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture portuali.». «Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo). - 4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.». - La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. - Si riporta l'allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. «Allegato I (art. 6, commi 1 e 2) REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO 1. Ubicazione dell'impianto di trattamento. 1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti: 1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere: a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989. n. 183, e successive modifiche; b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto; c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto. 1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. 1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici. 1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare: 1) le aree industriali dismesse; 2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. 1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione. 1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti. 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento. 2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di: a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio; b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati; d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro. 2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire: a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli; b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili; c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso; d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso. 2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili. 2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale. 3. Organizzazione del centro di raccolta. 3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso: a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento; b) settore di trattamento del veicolo fuori uso; c) settore di deposito delle parti di ricambio; d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica; e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili; g) settore di deposito dei veicoli trattati. 3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni: a) i veicoli devono essere tenuti separati; b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza. 3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare. 3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli. 3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura. 4. Criteri per lo stoccaggio. 4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. 4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. 4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. 4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco. 4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231. 4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura. 4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili. 4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati. 5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso. 5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni: a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo; b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag; d) prelievo del carburante e avvio a riuso; e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo; f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego; g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. 6. Attivita' di demolizione. 6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi: a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso; c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio. 7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono: a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori; b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione; c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; e) nella rimozione dei componenti in vetro. 8. Criteri di gestione. 8.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli. 8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. 8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. 8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego. 8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero. 8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. 8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.».