Art. 231 
 
                 Obblighi per determinati risultati 
 
                   (art. 201, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore
abbia assunto l'obbligazione di  ottenere  determinati  risultati  ad
esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore,  quando
non e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto,  nel
rilasciare  il  certificato,  vi  iscrive  le  clausole  alle   quali
l'esecutore rimane  vincolato  fino  all'accertamento  dei  risultati
medesimi, da comprovarsi con apposito  certificato  del  responsabile
del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie  da
prestare nelle more dell'accertamento.