(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 231)
                 Art. 231. (Art. 78 del Testo Unico) 
                     MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI 

 
  I  dispositivi  di  frenatura  delle  macchine  agricole  semoventi
debbono rispondere alle prescrizioni di cui appresso. Il  dispositivo
di  servizio  deve  agire  almeno  sulle  due  ruote  posteriori.  Il
dispositivo di soccorso deve agire su tutte le ruote di un  asse.  Il
dispositivo  di  servizio  e'  quello  di  soccorso  possono   essere
conglobati ed avere lo stesso coniando e parti della trasmissione  in
comune purche' in caso di  rottura  di  una  delle  parti  in  comune
rimanga assicurata la frenatura di almeno un asse. 
  Sui veicoli aventi velocita' massima non superiore a 25  chilometri
all'ora puo' consentirsi che il dispositivo di soccorso  assicuri  la
frenatura di almeno una ruota, salvo nei casi in  cui  cio'  non  sia
ritenuto ammissibile dal Ministero dei trasporti. 
  L'efficienza  della  frenatura  ottenuta  con  il  dispositivo   di
frenatura di servizio deve soddisfare alla seguente relazione: 
    

                                       VxV
                      S  < 0,15 V + -----
                                       130




    

 
  Tale risultato deve essere ottenuto  esercitando  sul  comando  una
forza non superiore a 60 kg. 
  Con il dispositivo di frenatura di soccorso lo spazio di  frenatura
deve essere tutt'al piu' eguale al doppio di quello massimo richiesto
col dispositivo di frenatura di servizio. 
  Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter  mantenere,
sia in salita che in discesa,  il  veicolo  fermo  sulla  strada  con
pendenza almeno pari al 16%.