Art. 231. (Art. 78 del Testo Unico) MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi debbono rispondere alle prescrizioni di cui appresso. Il dispositivo di servizio deve agire almeno sulle due ruote posteriori. Il dispositivo di soccorso deve agire su tutte le ruote di un asse. Il dispositivo di servizio e' quello di soccorso possono essere conglobati ed avere lo stesso coniando e parti della trasmissione in comune purche' in caso di rottura di una delle parti in comune rimanga assicurata la frenatura di almeno un asse. Sui veicoli aventi velocita' massima non superiore a 25 chilometri all'ora puo' consentirsi che il dispositivo di soccorso assicuri la frenatura di almeno una ruota, salvo nei casi in cui cio' non sia ritenuto ammissibile dal Ministero dei trasporti. L'efficienza della frenatura ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve soddisfare alla seguente relazione: VxV S < 0,15 V + ----- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul comando una forza non superiore a 60 kg. Con il dispositivo di frenatura di soccorso lo spazio di frenatura deve essere tutt'al piu' eguale al doppio di quello massimo richiesto col dispositivo di frenatura di servizio. Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere, sia in salita che in discesa, il veicolo fermo sulla strada con pendenza almeno pari al 16%.