Art. 231 
 
(Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche
statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno
                        scolastico 2020/2021) 
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell'attivita'  scolastica  in
condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. 
  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti
finalita': 
  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a
distanza  e  per  l'assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica,  di
servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per
l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche'  di  ogni   altro
materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con
disabilita', disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni
educativi speciali; 
  d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e  a
dotare le scuole e gli studenti  degli  strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione; 
  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici
innovativi; 
  f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la  loro  dotazione
allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza,
inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria
e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,  adeguamento  e
manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti
didattici    innovativi,    di    sistemi    di    sorveglianza     e
dell'infrastruttura informatica. 
  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP
e di assistenza tecnica,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali destinatarie  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  potranno
provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite  del  10  per
cento delle stesse e nel rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal
comma 5. 
  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione  sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui
al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito
monitoraggio,  il  Ministero  dell'istruzione  dispone  un  piano  di
redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del  Bilancio  dello  stato
per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ed  assegnate  ,  in  favore  delle
istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia'
realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento
degli stessi  e  comunicano  al  Ministero  dell'istruzione,  con  le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori  risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse  dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. 
  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli
ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario,  dispositivi
di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale
scolastico  durante  le   attivita'   in   presenza,   il   Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche
statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita'
di personale coinvolti. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23
milioni  nel  2020  sui  pertinenti  capitoli  del   fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie. 
  8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio. 
  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. 
  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione  coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle
istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk
Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure
operative, template e documentazione funzionali alla gestione e  alla
rendicontazione delle risorse. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.