Art. 232.
                        Adeguamenti normativi

  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  e'  istituito  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,   un   comitato   consultivo   per   la   determinazione  e
l'aggiornamento  dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori  limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto  da  nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica  e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della   salute,  su  proposta  dell'Istituto  superiore  di  sanita',
dell'ISPESL  e  della  Commissione  tossicologica  nazionale,  tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il  Comitato  si  avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  dei  Ministri  del  lavoro  e della
previdenza   sociale  e  della  salute  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  sentiti  il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di  cui  al  comma  1  e  le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione  professionale  e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione   europea,   sono  altresi'  stabiliti  i  valori  limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla  Commissione  medesima  e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative   e   specifiche   comunitarie  o  internazionali  e  delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
  3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il
rischio  basso  per  la  sicurezza  e  irrilevante  per la salute dei
lavoratori  di  cui  all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
  4.  Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o  piu'  decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di  proposte  delle  associazioni  di  categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei     prestatori    di    lavoro    interessate    comparativamente
rappresentative.  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al presente
articolo,  la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro.