Art. 232 
 
                       Lavori non collaudabili 
 
                   (art. 202, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nel caso in cui l'organo di  collaudo  ritenga  i  lavori  non
collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite
il   responsabile   del   procedimento,   per   le   ulteriori    sue
determinazioni, il processo verbale, nonche'  una  relazione  con  le
proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.