Art. 232. (Art. 78 del Testo Unico) MACCHINE AGRICOLE TRAINATE ESCLUSI I RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 Q.LI Le macchine agricole trainate, ad eccezione dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a quindici quintali, il cui peso complessivo non sia superiore a quello dal veicolo trattore, possono non essere muniti di dispositivo di frenatura. I rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico lino a 15 quintali, quando il loro peso supera quello della trattrice, debbono essere muniti di dispositivo di frenatura di servizio almeno di tipo ad inerzia, la cui efficienza deve soddisfare agli stessi requisiti indicati per i rimorchi di autoveicoli al punto 3° dell'art. 188.