Art. 232 (a).
             Norme regolamentari e decreti ministeriali
                    di esecuzione e di attuazione
  1. In tutti i casi in  cui,  ai  sensi  delle  norme  del  presente
codice,  e'  demandata  ai  Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle  proprie
competenze,  le  relative disposizioni sono emanate nel termine di ((
dodici )) mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,
salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
 2.  I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3
(( comma 2 )) , della legge delega 13  giugno  1991,  n.  190  (b)  ,
entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro (( pubblicazione )) .
  3.  Fino  alla  scadenza  del termine di applicazione, rimangono in
vigore  nelle   singole   materie   le   disposizioni   regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233
a 239.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 125 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b) Il testo dell'art. 3 della citata legge n.  190/1991
          (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti
          la disciplina della circolazione stradale) e' il seguente:
             "Art.  3.-  1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
          Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  adotta  norme  regolamentari   per
          l'esecuzione  e  l'attuazione delle disposizioni del codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1959, n. 420,  e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili,  e  adeguando  le disposizioni regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle  direttive  comunitarie e agli accordi internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione  cui  debbono  attenersi gli enti cui spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in  attuazione  dell'articolo
          19-   bis   del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.   393,
          introdotto  dall'articolo  18 della legge 18 marzo 1988, n.
          111.
             2. Entro lo stesso  termine  di  cui  all'articolo  1  i
          Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
          comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
          proprio decreto, norme  regolamentari  per  l'esecuzione  e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi  quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista  l'istituzione di organismi consultivi e di studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.
             3. I  regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle  procedure,  riducendo  al massimo, anche in funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".