Art. 2328.
(Atto costitutivo).
La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero
delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci
fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della societa';
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei
componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del
soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della societa';
13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita
a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad
un anno, decorso il quale il socio potra' recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita'
dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1,
2518 n. 1, dello stesso Codice".