ART. 233
            (consorzi nazionali di raccolta e trattamento
         degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

   1.  Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli
e  dei  grassi  vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della
filiera  costituiscono  uno  o  piu'  consorzi. I sistemi di gestione
adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
   2.  I  consorzi  di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  scopo  di  lucro e sono retti da uno statuto
adottato  in  conformita'  ad  uno  schema  tipo redatto dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte  quarta  del presente decreto, conformemente ai principi
del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a quelli di efficienza,
efficacia,  economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza
nelle  attivita' di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e'  trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio che lo approva nei successivi novanta giorni,
con  suo  provvedimento  adottato  di  concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro ritenga di non approvare lo
statuto  trasmesso,  per  motivi  di  legittimita'  o  di  merito, lo
ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. I
consorzi  gia'  riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono
tenuti  ad  adeguare  il  loro statuto in conformita' al nuovo schema
tipo  entro  centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.  Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei
consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   3.  I  consorzi  svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale i
seguenti compiti:
    a)  assicurano  la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti;
    b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di  inquinamento,  lo  smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti  raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente la
rigenerazione;
    c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore  al  fine  di  migliorare,  economicamente e tecnicamente, il
ciclo  di  raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento e recupero
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
   4.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  consorzi,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutte  le  imprese
partecipanti.
   5. Partecipano ai consorzi:
    a)  le  imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
    b)  le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
    c)  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
    d)  eventualmente,  le  imprese che abbiano versato contributi di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
   6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base
al  rapporto  tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la
capacita'   produttiva   complessivamente   sviluppata   da  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
   7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote compete al
consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente
secondo quanto stabilito dallo statuto.
   8.  Nel  caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo  delle  stesse  imprese consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  riutilizzo  degli  oli e dei
grassi  vegetali  e  animali esausti stabiliti dalla parte quarta del
presente   decreto,   il  consorzio  puo',  nei  limiti  e  nei  modi
determinati  dallo  statuto,  stipulare  con  le  imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
   9.  Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono,
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello  Statuto  tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente,
anche  in  forma associata, la gestione degli oli e grassi vegetali e
animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli
operatori  stessi devono richiedere all'Autorita' di cui all'articolo
207,  previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del  sistema  adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori  devono
dimostrare   di  aver  organizzato  il  sistema  secondo  criteri  di
efficienza,   efficacia   ed   economicita',   che   il   sistema  e'
effettivamente  ed  autonomamente  funzionante  e  che e' in grado di
conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati
dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli
utilizzatori  e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito  i  necessari
elementi  di  valutazione,  si  esprime  entro  novanta  giorni dalla
richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel termine sopra indicato,
l'interessato  chiede  al  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti  sostitutivi  da
emanarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  L'Autorita' e' tenuta a
presentare  una  relazione  annuale  di  sintesi  relativa a tutte le
istruttorie esperite.
   10.  I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  Le  risorse  finanziarie  dei  consorzi  sono
costituite:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    c) dalle quote consortili;
    d) da eventuali contributi di riciclaggio a carico dei produttori
e  degli  importatori  di  oli  e  grassi  vegetali e animali per uso
alimentare  destinati  al mercato interno e ricadenti nelle finalita'
consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il   Ministro  delle  attivita'  produttive,  al  fine  di  garantire
l'equilibrio di gestione dei consorzi.
   11.  I  consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9
trasmettono  annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  i bilanci
preventivo   e   consuntivo   entro   sessanta   giorni   dalla  loro
approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano  agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva  sviluppata  dagli  stessi  e  dai  loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
   12.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello Statuto di cui
al   comma   2,   chiunque,   in   ragione  della  propria  attivita'
professionale,  detiene  oli  e  grassi vegetali e animali esausti e'
obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a
soggetti  incaricati  dai consorzi, fermo restando quanto previsto al
comma  9.  L'obbligo  di  conferimento non esclude la facolta' per il
detentore  di  cedere  oli  e  grassi  vegetali  e animali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
   13.  Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed
in  attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali
e  vegetali  esausti  e'  obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore   conforme   alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
smaltimento.
   14.  Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti
in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
   15.  I  soggetti  giuridici  appartenenti alle categorie di cui al
comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzi  di  cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. Resta altresi' consentita per i soggetti di cui al
comma  5,  aderenti  ad  uno  dei  consorzi  di  cui  al  comma 1, la
costituzione,  successiva  al  termine  di  cui  al comma 9, di nuovi
consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso
almeno  un  biennio  dalla data di adesione al precedente consorzio e
fatto  salvo  l'obbligo  di  corrispondere  i contributi maturati nel
periodo.