Art. 233.
                        Campo di applicazione

  1.  Fatto  salvo  quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo  III  e  per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste   dal   trattato   che   istituisce   la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica,  le  norme  del presente titolo si applicano a
tutte  le  attivita'  nelle  quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.