(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 233)
                 Art. 233. (Art. 78 del Testo Unico) 
      RIMORCHI AGRICOLI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 15 Q.LI 
 
 
  Ogni  rimorchio  agricolo  di  peso  complessivo  a  pieno   carico
superiore a 15 quintali e fino a 50 quintali deve essere munito di un
dispositivo di  frenatura  di  servizio  agente  almeno  sulle  ruote
dell'asse posteriore. Il comando di detto dispositivo  deve  trovarsi
sulla l'attrice ed essere agevolmente azionabile;  esso  puo'  essere
con leva a mano e in tal caso  la  corsa  della  leva  misurata  alla
impugnatura non deve superare 0,70 metri, mentre lo sforzo  muscolare
esercitato su di esso non deve superare  i  30  kg.  per  ottenere  i
risultati piu' avanti indicati; la parte di trasmissione con  cavo  a
guaina flessibile deve essere limitata allo stretto necessario. 
  Ogni  rimorchio  agricolo  di  peso  complessivo  a  pieno   carico
superiore a 50 e  fino  a  80  quintali  deve  essere  munito  di  un
dispositivo di frenatura di  servizio  agente  contemporaneamente  su
tutte le ruote e di tipo  continuo  ed  automatico  oppure  misto  ed
automatico. 
  Ogni  rimorchio  agricolo  di  peso  complessivo  a  pieno   carico
superiore a 80 quintali deve  essere  munito  di  un  dispositivo  di
frenatura di servizio continuo ed automatico. In ogni caso  la  somma
delle forze di frenatura esercitata alle periferia  delle  ruote  del
rimorchio  deve  essere  comunque  eguale  almeno  al  40%  del  peso
complessivo a pieno carico del rimorchio stesso. 
  Ogni  rimorchio  agricolo  di  peso  complessivo  a  pieno   carico
superiore a 15 quintali deve essere  munito  anche  di  un  freno  di
stazionamento; esso deve poter mantenere sia in salita che in discesa
il rimorchio fermo su una strada con pendenza  almeno  pari  al  16%.
Detto dispositivo puo' essere comandato da persona a terra.