(Norme-art. 233)
                              Art. 233 
                       (Giudizio direttissimo) 
  1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti  che  prevedono
il giudizio direttissimo in casi, con  forme  o  termini  diversi  da
quelli indicati nel codice. 
  2.  Tuttavia,   il   pubblico   ministero   procede   al   giudizio
direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e  566
del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e  per  i
reati commessi con il mezzo della stampa.