Art. 233 
 
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici
           anni e al sistema integrato da zero a sei anni) 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di  15  milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla  diffusione
del Covid-19. 
  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma
1, solo per  l'anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65,  anche  nelle  more  dell'adozione  del  Piano
nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo. Si  prescinde  dall'intesa  qualora  la
stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni. 
  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e'
erogato un contributo complessivo di 65  milioni  di  euro  nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  e'  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta'  compresa
tra zero  e  sei  anni  di  eta'.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono al successivo riparto in favore dei  servizi  educativi  e
delle  istituzioni  scolastiche  dell'infanzia  non  statali  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  in
proporzione  al  numero  di  bambini  iscritti  nell'anno  scolastico
2019/2020. 
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 70 milioni
di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico  in  relazione
alla  riduzione  o  al  mancato  versamento  delle  rette   o   delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino  ai
sedici anni di eta', determinato dalla sospensione   dei  servizi  in
presenza  a  seguito  delle  misure  adottate  per   contrastare   la
diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione  il
predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici  regionali
in proporzione al numero degli alunni fino  a  sedici  anni  iscritti
nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo.
Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo  riparto  in
favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e  secondarie
in proporzione al numero  di  alunni  fino  a  sedici  anni  di  eta'
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.