(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 234)
                 Art. 234. (Art. 78 del Testo Unico) 
                EFFICIENZA DELLA FRENATURA DEI TRENI 

 
  Nei treni costituiti da una trattrice e  da  una  o  piu'  macchine
agricole trainate,  l'efficienza  della  frenatura  ottenuta  con  il
dispositivo di frenatura di servizio deve  soddisfare  alla  seguente
relazione: 
    

                                       VxV
                      S  < 0,18 V + -----
                                       115



    

 
  Qualora il dispositivo sia comandato a pedale il risultato  di  cui
sopra deve essere ottenuto  esercitando  sul  pedale  una  forza  non
superiore a 60 Kg. 
  Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il  riscaldamento
dei freni, il treno a pieno carico deve poter essere mantenuto ad una
velocita' stabilizzata  prossima  alla  massima  su  un  percorso  in
discesa della pendenza del 10% e della  lunghezza  di  1  chilometro;
alla fine  del  percorso  l'efficienza  residua  della  frenatura  di
servizio non deve essere inferiore all'80% di quella  indicata  nella
formula precedente, ne' inferiore al 75% di quella  misurata  con  il
freno freddo. 
  Fermo restando quanto disposto dal primo comma  dell'articolo  232,
nei treni costituiti  da  una  trattrice  agricola  e  piu'  macchine
agricole trainate, qualora il peso complessivo dei  veicoli  trainati
sia uguale o inferiore a 110 quintali, il dispositivo di frenatura di
servizio deve essere azionabile dalla trattrice ed agire almeno sulle
ruote  posteriori  di  ciascun  elemento  rimorchiato;  se  il   peso
complessivo supera i 110 quintali  il  dispositivo  di  frenatura  di
servizio deve essere di  tipo  continuo  ed  automatico  o  misto  ed
automatico. L'efficienza del dispositivo di frenatura di servizio non
deve essere inferiore a 70% di quella prescritta dalla formula  sopra
indicata.