Art. 234 (a).
               Norme transitorie relative al titolo II
(( 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli      ))
(( articoli 20, 22 e 23 e' fissato il termine di tre anni a        ))
(( decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a   ))
(( tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e    ))
(( gli accessi attualmente esistenti. ))                           ))
  2. Le norme relative al rilascio di  autorizzazioni  e  concessioni
previste  dal  titolo  II  ed  alle  relative  formalita' di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi  dall'entrata  in  vigore
del  presente  codice.  I  lavori  e le prescrizioni tecniche fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al  detto
termine  devono  essere  iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione  o  concessione,  fatti  salvi  i
diversi  termini  eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari
di autorizzazione o di concessione.
(( 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice    ))
(( devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36,      ))
(( comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono ))
(( essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3    ))
(( dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. ))      ))
  4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice  ((  la
segnaletica  di  pericolo e di prescrizione permanente )) deve essere
adattata alle norme del presente codice  e  del  regolamento;  ((  la
restante  segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di
sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle  norme  del
presente  codice e del regolamento. )) Fino a tale data e' consentito
il permanere della segnaletica attualmente  esistente.  ((  Entro  lo
stesso  termine  devono  essere  realizzate  le  opere necessarie per
l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44. ))
(( 5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano       ))
(( successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista  ))
(( dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista   ))
(( dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali           ))
(( adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. ))
(( ))                                                              ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 127 del D.Lgs. n. 360/1993.