Art. 235
          Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento
       delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

  1.  Al  fine  di  razionalizzare  ed  organizzare la gestione delle
batterie  al  piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese
di  cui  all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n.  475,  come modificato dal comma 15 del presente articolo, che non
aderiscono  al  consorzio  di  cui  al  medesimo articolo 9-quinquies
costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
  2.  I  consorzi  di  cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  scopo  di lucro e, salvo quanto previsto dal
comma  17,  sono  retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno
schema  tipo  redatto  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
conformemente  ai  principi del presente decreto e, in particolare, a
quelli  di  efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza nonche'
di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato
da  ciascun  consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  che  lo approva nei
successivi  novanta  giorni. Ove il Ministro ritenga di non approvare
lo  statuto  trasmesso,  per  motivi  di legittimita' o di merito, lo
ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il
decreto  ministeriale  di a pprovazione dello statuto dei consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3. I consorzi di cui al comma 1, contestualmente alla comunicazione
di  cui  all'articolo  189,  comma  3, devono trasmettere copia della
comunicazione  stessa  al  consorzio di cui all'articolo 9-quinquies,
del   decreto-legge   9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato
dal  presente  decreto.  Alla violazione dell'obbligo si applicano le
medesime  sanzioni  previste  per  la mancata comunicazione di cui al
citato articolo 189, comma 3.
  4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
    a)  assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi;
    b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle
imprese che ne effettuano il recupero;
    c)  assicurare  il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o
economicamente   conveniente   il   recupero,   nel   rispetto  delle
disposizioni contro l'inquinamento;
    d)  promuovere  lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di
ricerca  tecnico-scientifica  per  il  miglioramento  tecnologico del
ciclo di produzione, recupero e smaltimento;
    e)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei
consumatori  sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
  5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:
    a)  le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo
esauste  e  dei  rifiuti  piombosi  mediante  la produzione di piombo
secondario raffinato od in lega;
    b)  le  imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di
importazione di batterie al piombo;
    c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi;
    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle
batterie al piombo.
  6.  Le  quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di
anno  in  anno  con  i  criteri  di  cui al comma 3-bis dell'articolo
9-quinquies,  del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  come
modificato dal comma 16 del presente articolo.
  7.  Le  deliberazioni  degli organi dei consorzi di cui al presente
articolo, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
presente  decreto  ed  a  norma  dello statuto, sono obbligatorie per
tutte le imprese partecipanti.
  8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma
5  che  vengano  costituiti  o  inizino  comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzi  di  cui  al  comma  1  entro  sessanta giorni dalla data di
costituzione  o  di  inizio  della  propria attivita'. Resta altresi'
consentita  per  gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di
cui  al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno un
biennio  dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.
  9.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  ministeriale di approvazione dello
statuto  di  cui  al  comma  2,  chiunque  detiene batterie al piombo
esauste  o  rifiuti  piombosi  e'  obbligato  al loro conferimento ai
consorzi,  direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del
consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare
le  attivita'  di  gestione  di  tali  rifiuti, fermo restando quanto
previsto  al  comma  3.  L'obbligo  di  conferimento  non  esclude la
facolta'  per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
  10.  Al  fine di assicurare, ai consorzi, i mezzi finanziari per lo
svolgimento  dei  propri  compiti  e'  istituito  un  sovrapprezzo di
vendita  delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da
applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse,   con  diritto  di  rivalsa  sugli  acquirenti  in  tutte  le
successive   fasi  della  commercializzazione.  I  produttori  e  gli
importatori  verseranno  direttamente  ai  consorzi  i  proventi  del
sovrapprezzo.
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
sono  determinati: il sovrapprezzo di cui al comma 10, la percentuale
dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale sovrapprezzo.
  12.  Chiunque,  in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento  ai  sensi  del  comma  9,  detenga  batterie esauste e'
obbligato  a  stoccare  le  batterie  stesse  in apposito contenitore
conforme  alle  disposizioni  vigenti  in  materia di smaltimento dei
rifiuti.
  13.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1  trasmettono annualmente al
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio ed al Ministro
delle  attivita'  produttive  i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta  giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio
di  ogni  anno,  tali  soggetti  presentano  agli stessi Ministri una
relazione  tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi
e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
  14.  Al  comma  2  dell'articolo  9-quinquies  del  decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  1988,  n.  475,  e'  aggiunta  la  seguente lettera: d-bis)
promuovere   la   sensibilizzazione   dell'opinione  pubblica  e  dei
consumatori  sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi".
  15.  Il  comma  3  dell'articolo  9-quinquies,  del decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e' sostituito dal seguente:
    "Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro, partecipano:
    a)  le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo
esauste  e  dei  rifiuti  piombosi  mediante  la produzione di piombo
secondario raffinato od in lega;
    b)  le  imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di
importazione di batterie al piombo;
    c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi;
    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle
batterie al piombo.".
  16. Dopo il comma 3, dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9
settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  1988,  n. 475, e' inserito il seguente: "3-bis: Nell'ambito
di  ciascuna  categoria,  le quote di partecipazione da attribuire ai
singoli soci sono determinate come segue:
    a)  per  le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3
sono  determinate  in base al rapporto fra la capacita' produttiva di
piombo   secondario   del   singolo  soggetto  consorziato  e  quella
complessiva   di   tutti   i  consorziati  appartenenti  alla  stessa
categoria;
    b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure
d'importazione  delle  batterie  al piombo di cui alla lettera b) del
comma  3,  sono  determinate  sulla  base del sovrapprezzo versato al
netto dei rimborsi;
    c)  le  quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni
di  cui  alle  lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono
attribuite  alle  associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie
al  piombo  esauste,  in  proporzione  ai  quantitativi  conferiti al
Consorzio    dai    rispettivi   associati,   e   alle   associazioni
dell'artigianato   che   installano  le  batterie  di  avviamento  al
piombo.".
  17.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo
9-quinquies  del  decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 1988, n. 475, adegua il
proprio  statuto  ai  principi  contenuti  nel presente decreto ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Lo  statuto  adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva,
di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei successi
i novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio
e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni. Qualora il
citato  Consorzio  non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche
allo  statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle
attivita' produttive.
  18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  dai
consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono
alla  formazione  del  reddito,  a  condizione  che sia rispettato il
divieto  di  distribuzione,  sotto qualsiasi forma, ai consorziati di
tali  avanzi  e  riserve,  anche in caso di scioglimento dei consorzi
medesimi.
 
          Note all'art. 235:
              - Si   riporta  l'art.  9-quinquies  del  decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  9 novembre  1988, n. 475, come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.   9-quinquies   (Raccolta   e  riciclaggio  delle
          batterie  esauste).  -  1. E' obbligatoria la raccolta e lo
          smaltimento  mediante  riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
              2.   E'   istituito  il  consorzio  obbligatorio  delle
          batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
          e'  attribuita  la  personalita'  giuridica.  Il  consorzio
          svolge   per  tutto  il  territorio  nazionale  i  seguenti
          compiti:
                a) assicurare  la  raccolta  delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
                b) cedere  i  prodotti  di  cui  alla lettera a) alle
          imprese   che  ne  effettuano  lo  smaltimento  tramite  il
          riciclaggio;
                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
          caso  non  sia  possibile  o  economicamente conveniente il
          riciclaggio,   nel   rispetto   delle  disposizioni  contro
          l'inquinamento;
                d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
          azioni  di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento;
                d-bis)  promuovere la sensibilizzazione dell'opinione
          pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e
          dell'eliminazione  delle  batterie  al piombo esauste e dei
          rifiuti piombosi.
              3.   Al   Consorzio,  che  e'  dotato  di  personalita'
          giuridica   di   diritto  privato  senza  scopo  di  lucro,
          partecipano:
                a) le   imprese   che  effettuano  il  riciclo  delle
          batterie  al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante
          la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
                b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione
          oppure di importazione di batterie al piombo;
                c) le   imprese  che  effettuano  la  raccolta  delle
          batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
                d) le  imprese  che  effettuano  la sostituzione e la
          vendita delle batterie al piombo.
              3-bis.  Nell'ambito  di ciascuna categoria, le quote di
          partecipazione   da   attribuire   ai   singoli  soci  sono
          determinate come segue:
                a) per  le  imprese di riciclo di cui alla lettera a)
          del  comma  3  sono  determinate in base al rapporto fra la
          capacita'  produttiva  di  piombo  secondario  del  singolo
          soggetto  consorziato  e  quella  complessiva  di  tutti  i
          consorziati appartenenti alla stessa categoria;
                b) per   le   imprese   che   svolgono  attivita'  di
          fabbricazione,  oppure  d'importazione  delle  batterie  al
          piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate
          sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;
                c) le  quote  di  partecipazione delle imprese e loro
          associazioni  di  cui  alle lettere c) e d) del comma 3 del
          presente   articolo   sono   attribuite  alle  associazioni
          nazionali  dei  raccoglitori di batterie al piombo esauste,
          in  proporzione  ai quantitativi conferiti al Consorzio dai
          rispettivi  associati, e alle associazioni dell'artigianato
          che installano le batterie di avviamento al piombo.
              4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
              5.   Le   deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,
          adottate  in relazione agli scopi del presente decreto ed a
          norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
          partecipanti.
              6.  A  decorrere  dalla scadenza del termine di novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio,  chiunque  detiene  batterie al piombo esauste o
          rifiuti  piombosi  e'  obbligato  al  loro  conferimento al
          consorzio  direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati  del  consorzio  o  autorizzati,  in  base  alla
          normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
          tali  rifiuti.  L'obbligo  di  conferimento  non esclude la
          facolta'  per il detentore di cedere le batterie esauste ed
          i  rifiuti  piombosi ad imprese di altro Stato membro della
          Comunita' europea.
              6-bis.  I  soggetti  non  incaricati  dal consorzio che
          effettuano  attivita'  di raccolta di batterie esauste o di
          rifiuti   piombosi,   devono   trasmettere   al  consorzio,
          contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'art. 11,
          comma  3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
          Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le  medesime
          sanzioni  previste  per  la mancata comunicazione di cui al
          citato art. 11, comma 3.
              7.   Al   fine  di  assicurare  al  consorzio  i  mezzi
          finanziari   per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  e'
          istituito  un  sovrapprezzo  di  vendita  delle batterie in
          relazione  al  contenuto  a peso di piombo da applicarsi da
          parte  dei  produttori  e  degli importatori delle batterie
          stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
          successive  fasi  della commercializzazione. I produttori e
          gli  importatori  verseranno  direttamente  al  consorzio i
          proventi del sovrapprezzo.
              8.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sono  determinati:  il  sovrapprezzo; la
          percentuale  dei  costi  da coprirsi con l'applicazione del
          sovrapprezzo:   le   capacita'   produttive  delle  singole
          imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
              9.   Restano   comunque   applicabili  le  disposizioni
          nazionali  e  regionali  che  disciplinano  la  materia dei
          rifiuti.
              10.  Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
          attesa  del  conferimento  al  consorzio,  detenga batterie
          esauste,  e'  obbligato  a  stoccare  le batterie stesse in
          apposito  contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti.".