Art. 235. 
                      Sostituzione e riduzione 
 
  1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un  agente
cancerogeno  o  mutageno  sul  luogo   di   lavoro   in   particolare
sostituendolo, se tecnicamente  possibile,  con  una  sostanza  o  un
preparato o  un  procedimento  che  nelle  condizioni  in  cui  viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la  salute  e
la sicurezza dei lavoratori. 
  2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede  affinche'  la  produzione  o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno  o  mutageno  avvenga  in  un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile. 
  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione  dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore  tecnicamente  possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII.