Art. 235. (Disconoscimento di paternita'). Il marito puo' disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti: 1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilita' di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto; 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare; 3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea; 4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito e' ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternita'. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.