(CODICE CIVILE-art. 235)
                              Art. 235. 
 
                  (Disconoscimento di paternita'). 
 
  Il  marito  puo'  disconoscere  il  figlio  concepito  durante   il
matrimonio soltanto nei casi seguenti: 
    1) se nel  tempo  decorso  dal  trecentesimo  al  centottantesimo
giorno prima della nascita egli era nella  fisica  impossibilita'  di
coabitare con la moglie per  causa  di  allontanamento  o  per  altro
fatto; 
    2) se durante il tempo predetto egli era  affetto  da  impotenza,
anche se questa fosse soltanto impotenza di generare; 
    3) se durante lo stesso periodo egli viveva  legalmente  separato
dalla moglie  anche  per  effetto  di  provvedimento  temporaneo  del
magistrato, salvo che  siavi  stata  tra  i  coniugi  riunione  anche
soltanto temporanea; 
    4) se nel detto periodo la moglie  ha  commesso  adulterio  e  ha
tenuto celato al marito  la  propria  gravidanza  e  la  nascita  del
figlio. In questo caso il marito e'  ammesso  a  provare  ogni  altro
fatto tendente a escludere la paternita'. 
 
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.