(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 235)
                 Art. 235. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
  I dispositivi di  illuminazione  e  di  segnalazione  visiva  delle
macchine agricole debbono avere le stesse caratteristiche  prescritte
per quelli  dei  motoveicoli  e  degli  autoveicoli,  salvo  non  sia
diversamente disposto. 
  Il numero dei dispositivi  delle  macchine  agricole  semoventi  e'
fissato come appresso: 
    a) due luci di posizione anteriori che possono essere montate  in
posizione  arretrata  purche'  siano  rispettate  le  condizioni   di
visibilita' geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a  due
ruote posteriori. Ogni  apparecchio  deve  trovarsi  il  piu'  vicino
possibile al limite laterale  esterno  della  sagoma  del  veicolo  e
comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due
apparecchi non deve essere inferiore a 0.50 m.;  l'altezza  da  terra
dove essere compresa tra 0,40 e 1,90 m.; 
    b) due  luci  di  posizione  posteriori.  Ogni  apparecchio  deve
trovarsi il piu' vicino possibile al limite  laterale  esterno  della
sagoma del veicolo e comunque a non piu' di 0,40 m. da detto  limite:
la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m.;
l'altezza da terra deve  essere  compresa  tra  0,45  e  1,10  m.  Il
proiettore  puo'  essere  incorporato  mutualmente  con  la  luce  di
posizione anteriore; 
    c) due proiettori  che  debbono  essere  di  tipo  approvato  per
autoveicoli oppure per  motoveicoli.  Davanti  ad  essi  puo'  essere
applicata  una  griglia   di   protezione   parasassi   purche'   non
riflettente. I  proiettori  possono  essere  forniti  anche  di  luce
abbagliante, ma nella circolazione su strada debbono essere impiegati
soltanto i fasci di luce anabbagliante. Essi possono  essere  montati
in posizione arretrata purche'  siano  rispettate  le  condizioni  di
visibilita' geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a  due
ruote posteriori. Ogni  apparecchio  deve  trovarsi  il  piu'  vicino
possibile al limite laterale  esterno  della  sagoma  del  veicolo  e
comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due
apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m.:  l'altezza  da  terra
deve essere compresa tra 0.45 e 1.10 m.  Il  proiettore  puo'  essere
incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore; 
    d) due catadiottri rossi posteriori che debbono essere di  classe
I, Ogni apparecchio deve trovarsi il piu' vicino possibile al  limite
laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a  non  piu'  di
0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due  apparecchi  non  deve
essere inferiore a 0,50 m.; l'altezza da terra deve  essere  compresa
tra 0,70 m. e 1,20 m.; 
    e) due luci d'ingombro anteriori e due posteriori se la  macchina
e' di dimensioni eccezionali, applicate con  le  modalita'  dell'art.
194; 
    f) la luce della targa, che deve essere  di  tipo  approvato  per
motoveicoli. 
  Eventuali proiettori o fanali  per  il  lavoro  agricolo,  comunque
disposti, debbono essere inclinati verso il basso nella  circolazione
su strada in modo da non recare pregiudizio.  Se  la  macchina  porta
anteriormente un attrezzo e questo copre alcuni  dispositivi,  questi
debbono essere applicati avanti all'attrezzo o al disopra di esso; in
quest'ultimo caso, qualora trattisi di proiettori e la nuova  altezza
di applicazione superi il massimo  valore  prescritto,  i  proiettori
stessi debbono essere regolati con forte inclinazione verso il basso.
In ogni caso la lirica di demarcazione del fascio anabbagliante  deve
incontrare il terreno dinanzi al veicolo a distanza non  superiore  a
10 m. 
  Il numero del dispositivi dei rimorchi  agricoli  e'  fissato  come
appresso: 
    a) due luci di  posizione  posteriori  applicate  con  le  stesse
modalita' di quelle delle macchine agricole semoventi; 
    b) due catadiottri rossi  triangolari  applicati  con  le  stesso
modalita' di quelli delle macchine agricole semoventi; 
    c) due catadiottri bianchi anteriori che debbono essere di classe
I,  applicati  con  le  stesse  modalita'  delle  luci  di  posizione
anteriori delle macchine agricole semoventi; 
    d)  due  luci  d'ingombro  posteriori  se  il  rimorchio  e'   di
dimensioni eccezionali, applicate con le modalita', dell'art. 194; 
    e) luce della targa,  che  deve  essere  di  tipo  approvato  per
autoveicoli o motoveicoli. 
  Sulle  macchine  agricole  e'   consentita   l'applicazione   degli
indicatori di direzione e delle luci di arresto. 
  Le altre macchine agricole trainate, esclusi i  rimorchi  agricoli,
qualora con la loro sagoma occultino la  visibilita'  delle  luci  di
posizione  posteriori  della  motrice,  debbono  avere   gli   stessi
dispositivi prescritti per i rimorchi agricoli. Una luce di posizione
si intende occultata quando il suo campo  di  visibilita'  geometrica
non sia almeno pari a quello prescritto  per  le  luci  di  posizione
posteriori nei motoveicoli a due ruote anteriori.