Art. 235 (a).
              Norme transitorie relative al titolo III
  1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al  capo  I
del titolo III si applicano dal (( 1 ottobre ))
(( 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di   ))
(( appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31  ))
(( marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla             ))
(( pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione       ))
(( immediata a richiesta dei soggetti interessati )) .             ))
(( 2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai       ))
(( veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a  ))
(( decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia ))
(( prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi  ))
(( sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo   ))
(( sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal                   ))
(( 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione  ))
(( veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle       ))
(( presenti norme. ))                                              ))
(( 3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III  ))
(( si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per    ))
(( l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I  ))
(( decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed        ))
(( entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando   ))
(( salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei    ))
(( soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non        ))
(( possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non         ))
(( rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.   ))
(( ))                                                              ))
  4. Il Ministro dei trasporti puo', con propri decreti, disporre che
determinati  requisiti  o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati (( in tempi piu' brevi di  quelli  stabiliti  nel  presente
articolo  ))  ,  in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o
caratteristiche sulla sicurezza stradale.
  5. Le disposizioni della sezione II del capo  III  del  titolo  III
(Destinazione  ed  uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal (( 1
ottobre 1993 )) . Fino a tale data  la  destinazione  e  l'uso  delle
varie  categorie  di  veicoli  sono  disciplinate dalle norme gia' in
vigore.
  6.  Le  norme  del  presente  codice   relative   alle   carte   di
circolazione,  alle  loro  caratteristiche  ed al loro rilascio, alle
formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli  autoveicoli
e  al  rilascio  della  carta provvisoria di circolazione di cui agli
articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempimenti  conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal
((   1   ottobre  1993,  salvo  che  per  l'attuazione  sia  prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti  attuativi  sono  emanati
entro  il  31  marzo  1994,  ed  entrano  in  vigore  il giorno della
pubblicazione. )) Le procedure per il rilascio e  le  annotazioni  in
corso,  secondo  le  norme  gia'  vigenti,  continuano  e la carta di
circolazione  rilasciata  secondo  esse  conserva  piena   validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora
esistenti,    fino   alla   prima   annotazione   che   si   effettui
successivamente (( alla data di decorrenza dei suddetti  decreti;  ))
in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente
codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta'.
  7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal (( 1 ottobre 1993 )) . Fino a tale data le
targhe,  il  loro  rilascio  e la loro disciplina sono regolate dalle
norme gia' in vigore.
  8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine  agricole  e
delle  macchine  operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche
che alla loro costruzione ed omologazione,  alla  circolazione,  alla
revisione  ed  alla  targatura, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni  del  presente   articolo.   ((   Fanno   eccezione   le
motoagricole  di  cui  alle  previgenti  disposizioni in materia, che
possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti,  con  la  classificazione  prevista  dalle  disposizioni
citate,  fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia'
concessa, e comunque non oltre il 31  marzo  1996.  Per  i  complessi
costituiti  da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art.
104, comma 7, lettera  e),  immessi  in  circolazione  alla  data  di
entrata  in  vigore del presente codice, si applicano le disposizioni
per essi previgenti. ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  128  del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con
          avviso  di   errata-corrige   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.