(CODICE CIVILE-art. 2357)
                             Art. 2357. 
 
                  (Acquisto delle proprie azioni). 
 
  La societa' non puo' acquistare azioni proprie se  non  nei  limiti
degli utili distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  risultanti
dall'ultimo   bilancio   regolarmente   approvato.   Possono   essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate. 
 
  L'acquisto deve essere  autorizzato  dall'assemblea,  la  quale  ne
fissa le modalita', indicando in particolare  il  numero  massimo  di
azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi,  per
la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo. 
 
  ((Il valore nominale delle azioni acquistate a norma  del  primo  e
secondo comma  dalle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio non puo' eccedere la quinta  parte  del  capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni  possedute  da
societa' controllate.)) 
 
  Le azioni acquistate in violazione  dei  commi  precedenti  debbono
essere alienate secondo  modalita'  da  determinarsi  dall'assemblea,
entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve  procedersi  senza
indugio al loro annullamento  e  alla  corrispondente  riduzione  del
capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli  amministratori  e  i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta  dal  tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  agli
acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria  o  per  interposta
persona.