(CODICE CIVILE-art. 2359)
                             Art. 2359. 
 
            (Societa' controllate e societa' collegate). 
 
  Sono considerate societa' controllate: 
    1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
    2)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  di   voti
sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante  nell'assemblea
ordinaria; 
    3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di  un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 
 
  Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)  del  primo  comma  si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate,  a  societa'
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti  spettanti
per conto di terzi. 
 
  Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali   un'altra
societa'  esercita  un'influenza  notevole.  L'influenza  si  presume
quando nell'assemblea ordinaria  puo'  essere  esercitato  almeno  un
quinto dei voti ovvero un decimo se la  societa'  ha  azioni  quotate
((in mercati regolamentati)).