Art. 236. 
                       Valutazione del rischio 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  235,  il  datore  di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel  documento  di
cui all'articolo 17. 
  2.  Detta  valutazione   tiene   conto,   in   particolare,   delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro  durata  e  della  loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della  capacita'  degli
stessi  di  penetrare  nell'organismo   per   le   diverse   vie   di
assorbimento, anche in relazione al loro  stato  di  aggregazione  e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o  in  scaglie  o  in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in  cui  vi
e' assorbimento cutaneo. 
  3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta  le  misure  preventive  e  protettive  del
presente  capo,  adattandole  alle  particolarita'  delle  situazioni
lavorative. 
  4.  Il   documento   di   cui   all'articolo   28,   comma   2,   o
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei  rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: 
    a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali  di  cui
all'allegato XLII, con l'indicazione dei  motivi  per  i  quali  sono
impiegati agenti cancerogeni; 
    b) i quantitativi di  sostanze  ovvero  preparati  cancerogeni  o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti; 
    c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni; 
    d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove  nota  e  il  grado
della stessa; 
    e) le misure preventive e protettive applicate  ed  il  tipo  dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
    f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli  agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti. 
  5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma  1  in  occasione  di   modifiche   del   processo   produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
  6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.