Art. 236 (Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza) 1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.