(Norme-art. 236)
                              Art. 236 
       (Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza) 
  1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena  in  conseguenza
della  liberazione  condizionale  o  dell'affidamento  in  prova   al
servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 
  2. Nelle  materie  di  competenza  del  tribunale  di  sorveglianza
continuano a osservarsi le disposizioni processuali  della  legge  26
luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-  bis  del
titolo II della stessa legge.