Art. 236 (a).
               Norme transitorie relative al titolo IV
  1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti  di  guida  si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano   rilasciate  successivamente  ((  al  30  settembre  1993;  le
disposizioni dell'art. 117 si applicano  alle  patenti  rilasciate  a
seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. )) Le
procedure  in  corso  a  quel  momento  sono  osservate  e le patenti
rilasciate  secondo  le  norme  gia'  vigenti  conservano   la   loro
validita'.  Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate
alla predetta data. Tale validita' dura fino alla prima  conferma  di
validita'  o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128,
dopo la detta scadenza; in tal caso  si  procedera',  all'atto  della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme.
((  Sono  fatti  salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di
categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile  1988,
per la guida dei motocicli. ))
  2.  Le  autoscuole  attualmente  esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno  dalla  sua  entrata  in
vigore.   Fino   a  tale  data  le  autoscuole  sono  regolate  dalle
disposizioni previgenti.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  1  del  D.Lgs.  n.  214/1993 e dall'art. 129 del
          D.Lgs. n. 360/1993.