Art. 236 
 
Misure a  sostegno  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1.  Il  "Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di  ricerca"  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  incrementato,
per l'anno 2020, di 62  milioni  di  euro.  L'incremento  di  cui  al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato  alle  iniziative  a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati  ed  a
risorse  bibliografiche,  nonche'  per  l'acquisto   di   dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a  piattaforme  digitali,  finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, si applicano  anche  all'acquisto  di  beni  e
servizi  informatici  e  di  connettivita',  inerenti   all'attivita'
didattica delle universita'  statali  e  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica. 
  3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti  l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  comma  1,  lettera  a),  e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di  euro.  Con  decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita'  di  definizione  degli  esoneri,  totali  o
parziali, da parte delle universita' e i  criteri  di  riparto  delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le
attivita' didattiche delle istituzioni AFAM statali e'  incrementato,
per l'anno 2020, di 8 milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali,  da  parte
delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse. 
  4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti  capaci  e  meritevoli,  ancorche'  privi  di   mezzi,   che
presentino i requisiti di eleggibilita' di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
e' incrementato, per  l'anno  2020,  di  40  milioni  di  euro.  Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente  gli  ordinari
interventi delle regioni  in  favore  degli  studenti  che  risultano
idonei ai benefici per il diritto allo  studio,  nonche',  fino  alla
concorrenza  dei  fondi  disponibili,  a  sostenere   gli   eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni,  una  volta  soddisfatti
gli idonei, in  favore  degli  studenti  che,  in  conseguenza  della
emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  risultino   esclusi   dalle
graduatorie regionali per  carenza  dei  requisiti  di  eleggibilita'
collegati al merito. 
  5. I dottorandi titolari di borse di studio ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,  n.
210, che terminano il  percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non  superiore  a
due mesi, del termine finale del corso,  con  conseguente  erogazione
della borsa di studio  per  il  periodo  corrispondente.  Il  termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al  30  novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere  prorogata  dai  soggetti  conferenti  l'assegno  per  il
periodo  di   tempo   corrispondente   alla   eventuale   sospensione
dell'attivita' di  ricerca  intercorsa  a  seguito  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  Covid-19,  nei  limiti  delle  risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o,  comunque,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  qualora  cio'  risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca. 
  7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2023". 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e  5,  pari  a  euro  290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.