(CODICE CIVILE-art. 2364)
                             Art. 2364. 
 
(Assemblea  ordinaria  nelle   societa'   prive   di   consiglio   di
                           sorveglianza). 
 
  Nelle societa' prive  di  consiglio  di  sorveglianza,  l'assemblea
ordinaria: 
    1) approva il bilancio; 
    2) nomina e revoca gli amministratori;  nomina  i  sindaci  e  il
presidente del collegio sindacale e,  quando  previsto,  il  soggetto
((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)); 
    3) determina il compenso degli amministratori e dei  sindaci,  se
non e' stabilito dallo statuto; 
    4) delibera sulla  responsabilita'  degli  amministratori  e  dei
sindaci; 
    5) delibera sugli  altri  oggetti  attribuiti  dalla  legge  alla
competenza dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente
richieste  dallo  statuto   per   il   compimento   di   atti   degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di  questi  per
gli atti compiuti; 
    6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
 
  L'assemblea  ordinaria  deve  essere  convocata  almeno  una  volta
l'anno, entro il termine  stabilito  dallo  statuto  e  comunque  non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio  sociale.
Lo statuto puo' prevedere un maggior termine, comunque non  superiore
a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione  del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi
gli amministratori segnalano nella relazione  prevista  dall'articolo
2428 le ragioni della dilazione. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449  ha  disposto  (con  l'art.  55,
commi 1 e 2)  che  "L'esercizio  sociale  delle  imprese  private  di
assicurazione regolate dal  presente  testo  unico  ha  inizio  il  1
gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. 
  In deroga all'art. 2364 del codice  civile,  il  termine  entro  il
quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato  al
30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  bilancio
stesso. Per  le  imprese  che  esercitano  la  riassicurazione  detto
termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della
industria e del commercio su domanda delle societa' interessate".