(CODICE CIVILE-art. 2368)
                             Art. 2368. 
 
(Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). 
 
  L'assemblea  ordinaria  e'  regolarmente  costituita  ((quando   e'
rappresentata)) almeno la meta' del  capitale  sociale,  escluse  dal
computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea  medesima.
Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo  statuto  richieda
una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche  sociali  lo
statuto puo' stabilire norme particolari. 
 
  L'assemblea  straordinaria  delibera  con  il  voto  favorevole  di
((...)) piu' della meta' del capitale  sociale,  se  lo  statuto  non
richiede una maggioranza  piu'  elevata.  Nelle  societa'  che  fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea  straordinaria
e' regolarmente costituita  ((quando  e'  rappresentata))  almeno  la
meta' del capitale sociale o la maggiore percentuale  prevista  dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea. 
 
  Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono  computate  ai  fini  della
regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per
le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a  seguito  della
dichiarazione del ((soggetto al quale spetta il diritto di voto))  di
astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai  fini  del
calcolo della maggioranza e della quota  di  capitale  richiesta  per
l'approvazione della deliberazione.