Art. 237 
 
                 Certificato di regolare esecuzione 
 
                   (art. 208, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Qualora  la  stazione   appaltante,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 141,  comma  3,  del  codice,  non  ritenga  necessario
conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un  certificato  di
regolare esecuzione dei lavori. 
    2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal  direttore
dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento. 
    3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
mesi dalla ultimazione dei lavori e  contiene  gli  elementi  di  cui
all'articolo 229. 
    4. Per il certificato di  regolare  esecuzione  si  applicano  le
disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3  e
4, e 235. 
 
              Note all'art. 237 
              - Il testo dell'art. 141, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.”