(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 237)
                 Art. 237. (Art. 72 del Testo Unico) 
                          VERIFICHE E PROVE 

 
  Le verifiche e le prove per l'omologazione del veicolo concernono: 
    a)   il   controllo   della   conformita'   dell'esemplare   alle
caratteristiche generali dichiarate dal richiedente; 
    b) l'accertamento dei requisiti della  macchina  in  relazione  a
quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 
    c) il controllo del sistema di direzione; 
    d)  il  controllo  dell'installazione  e  del  funzionamento  dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; 
    e) l'accertamento dei pesi e relativa ripartizione sugli assi: 
      - con e senza zavorra per le trattici agricole; 
      - senza zavorra per le altre macchine agricole; 
    f) la verifica dei pesi massimi  rimorchiabili  ed  il  controllo
delle zavorre; 
    g) il controllo dei dispositivi di frenatura prescritti; 
    h) il controllo del livello sonoro; 
    i) l'accertamento del raggio minimo di  volta  che  s'indentifica
con quello della circonferenza individuala dalla linea centrale della
traccia della ruota piu' esterna, quando la macchina gira di 360, non
impiegando i freni indipendenti di sterzo; 
    l) il controllo degli organi di traino; 
    m) il controllo dei pesi massimi ammessi sui pneumatici; 
    n) le prove di potenza del motore; 
    o) le prove di potenza alla puleggia per le trattrici; 
    p) le prove di trazione per le trattrici.