(Norme-art. 237)
                              Art. 237 
       (Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale) 
  1. Sono eliminate  dal  casellario  giudiziale  le  iscrizioni  non
previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza  del  tribunale
per  i  minorenni  si  osserva  quanto  stabilito  nel  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.