Art. 237 (a). Norme transitorie relative al titolo V 1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. (( Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile )) (( di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla )) (( stessa data e' abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre )) (( 1969, n. 990 (b). Il contratto di assicurazione per la )) (( responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle )) (( macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla )) (( effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per )) (( periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. )) )) 2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi (( le sanzioni amministrative principali )) ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le proce- dure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 130 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e' il seguente: "5. Non v'e' obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole. I veicoli appartenenti allo Stato non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge fino al 31 dicembre 1971".