(CODICE CIVILE-art. 2373)
                             Art. 2373. 
 
                      (Conflitto d'interessi). 
 
  La deliberazione approvata con il voto determinante  ((di  coloro))
che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in  conflitto
con quello della societa' e' impugnabile a norma  dell'articolo  2377
qualora possa recarle danno. 
 
  Gli  amministratori  non   possono   votare   nelle   deliberazioni
riguardanti la loro responsabilita'. I componenti  del  consiglio  di
gestione  non  possono  votare  nelle  deliberazioni  riguardanti  la
nomina,  la  revoca  o  la   responsabilita'   dei   consiglieri   di
sorveglianza.