Art. 2373.
(Conflitto d'interessi).
La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro))
che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377
qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di
gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di
sorveglianza.