Art. 2377.
(Annullabilita' delle deliberazioni).
((Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge
e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non
intervenuti o dissenzienti)).
Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o
dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti
od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e
dal collegio sindacale.
L'impugnazione puo' essere proposta dai soci quando possiedono
tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per
mille del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo
statuto puo' ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono
riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel
comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono
legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento
del danno loro cagionato dalla non conformita' della deliberazione
alla legge o allo statuto.
La deliberazione non puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non
legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli
articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro errato
conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano
stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza
richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che
impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della
validita' della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte
nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero,
se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro
novanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni
dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i
soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il
consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la
propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la
deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita'
della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle
spese di lite, ponendole di norma a carico della societa', e sul
risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della
deliberazione sostituita.