Art. 238
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

  1.  Chiunque  possegga  o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree
scoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non costituenti accessorio o
pertinenza  dei  locali  medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle  zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani e ricomprende anche i costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36.  La  tariffa  di  cui  all'articolo  49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
  2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti e' commisurata alle
quantita'  e  qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'
di  superficie,  in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita'
svolte,  sulla  base  di parametri, determinati con il regolamento di
cui  al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
  3.  La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed
e'  applicata  e  riscossa  dai  soggetti  affidatari del servizio di
gestione  integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di
cui  al  comma  6.  Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani  quali,  ad  esempio,  le  spese  di spazzamento delle strade.
Qualora  detti  costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere
evidenziato   nei   piani  finanziari  e  nei  bilanci  dei  soggetti
affidatari del servizio.
  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazione
alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
particolare   agli   investimenti   per   le  opere  ed  ai  relativi
ammortamenti,  nonche'  da  una  quota  rapportata  alle quantita' di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
  5.  Le  Autorita'  d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di
cui  all'articolo  207  il  piano finanziario e la relativa relazione
redatta  dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
  6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, sentiti la
Conferenza  Stato  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano,  le  rappresentanze  qualificate degli interessi economici e
sociali  presenti  nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo, i criteri generali sulla
base  dei  quali  vengono  definite  le  componenti dei costi e viene
determinata  la  tariffa,  anche con riferimento alle agevolazioni di
cui  al  comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri per le
autorita' interessate.
  7.  Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere previste
agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale  o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,
che  tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza  e  territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono
essere  indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
  8.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  6  tiene conto anche degli
obiettivi  di  miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
  9.   L'eventuale   modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli
investimenti  effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
  10.   Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di  riduzione
proporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
  11.  Sino  alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al  compimento  degli  adempimenti  per  l'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
  12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione con
l'Agenzia delle entrate.
 
          Note all'art. 238:
              - L'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
          36  (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE relativa alle
          discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 marzo 2003, n. 59, S.O. e' il seguente:
              "Art.  15  (Costi  dello  smaltimento dei rifiuti nelle
          discariche).   -   1.   Il   prezzo  corrispettivo  per  lo
          smaltimento   in   discarica   deve   coprire  i  costi  di
          realizzazione   e   di  esercizio  dell'impianto,  i  costi
          sostenuti  per la prestazione della garanzia finanziaria ed
          i  costi  stimati  di chiusura, nonche' i costi di gestione
          successiva  alla  chiusura  per  un  periodo  pari a quello
          indicato dall'art. 10, comma 1, lettera i).".
              - L'art.  49  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per
          lo  smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
          XVIII  del titolo III del testo unico della finanza locale,
          approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175,
          come  sostituito  dall'art.  21  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
          del  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  e'
          soppressa  a  decorrere  dai  termini  previsti  dal regime
          transitorio,  disciplinato  dal regolamento di cui al comma
          5,  entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
              1-bis.  Resta,  comunque, ferma la possibilita', in via
          sperimentale,  per  i  comuni  di deliberare l'applicazione
          della tariffa ai sensi del comma 16.
              2.  I  costi  per  i servizi relativi alla gestione dei
          rifiuti   urbani  e  dei  rifiuti  di  qualunque  natura  o
          provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche e
          soggette  ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante
          l'istituzione di una tariffa.
              3.  La  tariffa  deve essere applicata nei confronti di
          chiunque  occupi  oppure conduca locali, o aree scoperte ad
          uso  privato  non  costituenti  accessorio o pertinenza dei
          locali  medesimi,  a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
          zone del territorio comunale.
              4.  La  tariffa e' composta da una quota determinata in
          relazione   alle   componenti   essenziali  del  costo  del
          servizio,  riferite in particolare agli investimenti per le
          opere   e   dai  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito,  e  all'entita' dei costi di gestione, in modo che
          sia   assicurata   la  copertura  integrale  dei  costi  di
          investimento e di esercizio.
              4-bis.   A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  che
          precede  i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i
          comuni   sono   tenuti   ad   approvare   e   a  presentare
          all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario
          e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
              5.   Il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano  elabora  un  metodo  normalizzato  per definire le
          componenti   dei   costi   e   determinare  la  tariffa  di
          riferimento,   prevedendo   disposizioni   transitorie  per
          garantire  la graduale applicazione del metodo normalizzato
          e    della    tariffa   ed   il   graduale   raggiungimento
          dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
          dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
              6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
          utenza e territoriali.
              7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione   della  tariffa  nonche'  per  orientare  e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
              8.  La  tariffa e' determinata dagli enti locali, anche
          in relazione al piano finanziario degli interventi relativi
          al servizio.
              9.  La  tariffa  e'  applicata dai soggetti gestori nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
              10.  Nella  modulazione  della  tariffa sono assicurate
          agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per la raccolta
          differenziata  delle frazioni umide e delle altre frazioni,
          ad  eccezione  della  raccolta differenziata dei rifiuti di
          imballaggio  che  resta  a  carico  dei  produttori e degli
          utilizzatori.  E'  altresi' assicurata la gradualita' degli
          adeguamenti   derivanti  dalla  applicazione  del  presente
          decreto.
              11.  Per  le successive determinazioni della tariffa si
          tiene   conto   degli   obiettivi  di  miglioramento  della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.
              12.  L'eventuale  modulazione della tariffa tiene conto
          degli  investimenti  effettuati  dai  comuni  che risultino
          utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
              13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il
          servizio.
              14.  Sulla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati  che  il  produttore dimostri di aver avviato al
          recupero  mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
              15.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
          puo'  essere  effettuata con l'obbligo del non riscosso per
          riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              16.  In  via  sperimentale i comuni possono attivare il
          sistema  tariffario anche prima del termine di cui al comma
          1.
              17.   E'   fatta   salva   l'applicazione  del  tributo
          ambientale  di  cui  all'art.  19  del  decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504.".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16  ottobre  1973,  n.  268, S.O. n. 2, reca: "Disposizioni
          sulla riscossione delle imposte sul reddito".