Art. 238.
                           Misure tecniche

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura  che  i  lavoratori  dispongano  di  servizi igienici
appropriati ed adeguati;
    b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
    c) provvede  affinche'  i  dispositivi  di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione,  provvedendo  altresi'  a  far  riparare  o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
  2.   Nelle   zone  di  lavoro  di  cui  all'articolo 237,  comma 1,
lettera b),  e'  vietato  assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi  destinati  al  consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.