Art. 238 Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999) 1. Per gli incarichi affidati a soggetti (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) , ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. 2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore. 3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento. 4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento. 5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1. 6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.
Note all'art. 238 - Il testo dell'art. 138, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.”