Art. 238 
                 Compenso spettante ai collaudatori 
                   (art. 210, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per gli incarichi affidati a soggetti 
 
(seguivano alcune parole non  ammesse  al  "Visto"  della  Corte  dei
                               conti) 
 
, ai fini della  determinazione  del  compenso  spettante  a  ciascun
collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili possono essere utilizzate  come  criterio  o  base  di
riferimento,  ove  motivatamente  ritenute   adeguate,   le   tariffe
professionali  degli  ingegneri  ed  architetti  o  della   categoria
professionale del  tecnico  diplomato  eventualmente  incaricato  del
collaudo di lavori di manutenzione. 
    2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante
dallo stato finale dei  lavori,  al  lordo  di  eventuali  ribassi  e
maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore. 
    3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso  determinato  come
sopra e' aumentato del venti per cento. 
    4. Il rimborso delle  spese  accessorie  previsto  dalla  tariffa
professionale puo'  essere  determinato  forfettariamente,  per  ogni
singolo componente, in misura  del  trenta  per  cento  del  compenso
previsto da detta tariffa. Per i  collaudi  in  corso  d'opera  detta
percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento. 
    5. Per la  determinazione  del  compenso  per  la  redazione  del
verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice,
puo' essere utilizzato come  criterio  o  base  di  riferimento,  ove
motivatamente ritenuto  adeguato,  l'onorario  a  vacazione  previsto
dalle tariffe professionali di cui al comma 1. 
    6. Gli oneri necessari per la  liquidazione  delle  parcelle  dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. 
 
              Note all'art. 238 
              - Il testo dell'art. 138, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo
          stesso  procede  a  redigere,   acquisito   lo   stato   di
          consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile
          con le modalita' indicate dal regolamento. Con  il  verbale
          e' accertata la corrispondenza  tra  quanto  eseguito  fino
          alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante.”