(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 238)
                 Art. 238. (Art. 72 del Testo Unico) 
                      DEFINIZIONI DELLE POTENZE 

 
  Ai fini delle verifiche e  delle  prove,  per  potenza  del  motore
s'intende quella misurata mediante un freno dinamometrico  accoppiato
direttamente all'albero motore. 
  Per potenza alla puleggia s'intende  quella  misurata  mediante  un
freno dinamometrico azionato a mezzo cinghia,  dalla  puleggia  della
trattrice. 
  Per  potenza  di  trazione  s'intende   quella   utilizzabile   per
dispositivo di traino della trattrice. 
  Per potenza  massima  s'intende  quella  massima  sviluppabile  dal
motore  in  corrispondenza  del  numero  dei  giri  e  del  grado  di
alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie. 
  I valori delle potenze  massime  determinati  nelle  prove  debbono
essere riportati alle condizioni d'aria tipo.