(Norme-art. 238)
                              Art. 238 
     (Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le 
          indagini preliminari nei procedimenti di assise) 
  1. Per i reati di competenza della  corte  di  assise  le  indagini
preliminari sono svolte dal procuratore della  Repubblica  presso  il
tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11  e  16  del
codice. Con i medesimi criteri  e'  individuato  il  giudice  per  le
indagini preliminari. 
  2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma  1  partecipa
al dibattimento davanti alla corte di  assise  e,  nelle  ipotesi  di
giudizio direttissimo, presenta l'imputato  davanti  al  giudice  del
dibattimento. 
  3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n.
1324.