Art. 238.
               Norme transitorie relative al titolo VI
  1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio
1993.
  2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di  reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
  3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le  cause  pendenti  dinanzi  a  tale  organo alla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 (a), anche se  attribuite
dal presente codice alla competenza del giudice di pace.
 
             (a)  La  legge  n.  374/1991,  entrata  in  vigore il 12
          dicembre 1991, istituisce il giudice di pace.