Art. 238 
 
    Piano di investimenti straordinario nell'attivita' di ricerca 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta'  assunzionali  e,  comunque,  in  aggiunta  alle  assunzioni
previste  dall'articolo  6,  comma  5-sexies  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e'  incrementato  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma sono  ripartite  tra  gli  enti  pubblici  di  ricerca
secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo
5 giugno 1998, n. 204. 
  3.      La quota parte delle risorse eventualmente  non  utilizzata
per le finalita' di cui ai commi 1 e 2  rimane  a  disposizione,  nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita' e  del  fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca. 
  4.      Al fine di promuovere il sistema nazionale  della  ricerca,
di rafforzare le interazioni tra universita'  e  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita'  e
della Ricerca, con proprio decreto,  da  adottarsi  entro  90  giorni
dalla entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,  definisce  un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e  natura,  richiedano  la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. 
  5.      Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca  svolta  dalle
universita' e valorizzare il  contributo  del  sistema  universitario
alla  competitivita'  del  paese,  il  Fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, comma 1,  lettera  a),  e'  incrementato,  per
l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di
200 milioni di euro. Con  Decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza dei  Rettori  delle  Universita'
Italiane, da adottarsi entro il  31  luglio  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le
universita' delle risorse di cui al presente comma. 
  6.       Per l'anno 2020, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  non  si  applicano
alle universita', alle istituzioni  di  alta  formazione  musicale  e
coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo  1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e  alla  fondazione  di
cui all'articolo 4 del decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'articolo  62
del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.134,  il  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento,  anche  in
deroga   alle   procedure   definite   dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei  soggetti
risultati ammissibili in  base  alle  graduatorie  adottate  in  sede
internazionale, per la realizzazione dei progetti  internazionali  di
cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.   
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti  "e  delle  maggiori  risorse
assegnate,  in  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle  universita',  di  cui  all'articolo  5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)".  
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e  5,  pari  a  euro  600
milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni
a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.